(massima n. 1)
La concessione del beneficio dell'errore scusabile costituisce uno strumento eccezionale da accordarsi con estrema parsimonia, tenendo conto del rischio della violazione dei termini perentori processuali e dell'alterazione della regola della paritą delle armi nel processo che potrebbe conseguirne, cosicché l'art. 37 del D.Lgs. n. 104/2010 va considerato norma di stretta interpretazione. In definitiva, il beneficio della rimessione in termini va limitato al caso di oscuritą del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell'Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore.