(massima n. 1)
Nel processo amministrativo le pronunce istruttorie rese in primo grado, in quanto non destinate a definire le controversie ma finalizzate esclusivamente all'acquisizione di materiale probatorio sui fatti e sulle circostanze sulle quali dovrą fissarsi il giudizio, sono prive di contenuto decisorio e come tali non passano in giudicato.