(massima n. 1)
L'ordinanza collegiale di rimessione all'adunanza plenaria, qualora recante la decisione sulle questioni pregiudiziali di rito devolute al giudizio appello, senza esaurire l'oggetto del giudizio che, con la rimessione, prosegue per la decisione delle questioni di merito, assurge a valenza di sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma secondo, c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010). In applicazione del generale principio processuale della prevalenza della sostanza sulla forma, invero, al fine di stabilire se un provvedimento abbia la natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non la forma adottata, ma il suo contenuto sostanziale - purché il provvedimento abbia il minimo di requisiti formali per rientrare nel tipo che sarebbe congruo in relazione al suo contenuto - di modo che, allorquando il Giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più questioni pregiudiziali attinenti al processo, oppure una o più questioni preliminari di merito, che siano astrattamente idonee a definire il processo ma in concreto non lo siano per la soluzione (di segno reiettivo) adottata, a tale provvedimento, di natura decisoria, va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi della citata disposizione processuale. Essendosi la potestas iudicandi sulle questioni pregiudiziali di rito, devolute in appello, esaurita con la decisione al riguardo assunta nell'ordinanza di rimessione assurgente, per quanto innanzi, a valore sostanziale di sentenza, ne deriva la preclusione al riesame, nel prosieguo del giudizio, delle questioni pregiudiziali di rito decise nell'ordinanza di rimessione. In applicazione del generale principio processuale della prevalenza della sostanza sulla forma, per stabilire se un provvedimento del giudice abbia la natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non la forma adottata, ma il suo contenuto sostanziale - purché il provvedimento abbia il minimo di requisiti formali per rientrare nel tipo che sarebbe congruo in relazione al suo contenuto. Di conseguenza, allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più questioni pregiudiziali attinenti al processo, oppure una o più questioni preliminari di merito, che siano astrattamente idonee a definire il processo ma in concreto non lo siano per la soluzione (di segno reiettivo) adottata, a tale provvedimento, di carattere decisoria, va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA).