(massima n. 1)
La fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. non determina l'estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione determinando una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, senza però alcun effetto successorio estintivo. Ne consegue che la società incorporante può fare propri i ricorsi presentati precedentemente dalle società incorporate.