(massima n. 1)
Nel processo amministrativo, gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, sia quando si assumano violate le norme poste a tutela della professione, sia quando si tratti di conseguire determinati vantaggi, anche di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria. La legittimazione č, poi, riconosciuta anche nell'ipotesi in cui possa ipotizzarsi astrattamente un conflitto di interessi tra gli ordini ed i singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato, che l'Ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionale della categoria. Nel processo amministrativo, nell'ipotesi di impugnazione di provvedimenti da parte degli ordini professionali, la ricorrenza di un conflitto di interessi - in particolare tra ordine professionale e singoli professionisti - va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito, non essendo rilevante il fatto che tale conflitto ricorra in concreto con singoli professionisti od associati.