(massima n. 1)
La regola per la quale, disposta l'integrazione del contraddittorio, il giudizio, a prescindere dalla ricorrente di un litisconsorzio in senso sostanziale, è caratterizzato da litisconsorzio necessario con conseguente inscindibilità della causa in sede di appello, che non conosce eccezioni nel processo civile, va coniugata, nel giudizio amministrativo, con la qualità di controinteressato del terzo convenuto per ordine del giudice. Quindi, se il controinteressato, al quale il giudice di primo grado aveva ordinato di estendere il contraddittorio perchè reputato portatore di un interesse differenziato, eguale e contrario a quello del ricorrente tale non è più, per i successivi provvedimenti assunti dall'amministrazione nella durata del giudizio, di modo che nessuna utilità per lui dipende dall'esito del giudizio, la sua partecipazione, necessaria nel giudizio di primo grado, non può più considerarsi tale all'atto della proposizione dell'appello. La causa, pertanto, sarà inscindibile o scindibile non già per come il giudizio si è svolto in primo grado (ovvero, per litisconsorzio necessario processuale), ma per la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e da tale qualificazione dipenderà la necessità di integrazione del contraddittorio anche in appello. Spetta a colui che invoca l'errore dimostrare la riconoscibilità dello stesso e la disciplina dell'errore-vizio è applicabile anche al caso di errore c.d. ostativo, vale a dire di errore commesso nella formulazione della dichiarazione (art. 1433 cod. civ.).