(massima n. 1)
Per avere diritto al rimborso dei dividendi versati dalla società “figlia” italiana, ai sensi dell’art. 27-bis d.p.r. n. 600/73, la società straniera non è tenuta a dimostrare di essere l’effettiva beneficiario del rimborso, atteso che né nella normativa nazionale, né in quella internazionale è richiesto tale requisito, anche se la società ne ha dato concretamente prova attraverso l’esibizione del certificato di residenza convenzionale. Nell’ipotesi di dubbio da parte dell’Amministrazione Finanziaria circa il beneficiario effettivo, quest’ultima potrà avviare un contraddittorio con l’Autorità estera per verificare l’autenticità dell’attestazione.