(massima n. 1)
Il diritto al credito di imposta, nei rapporti transfrontalieri tra società madre e società figlia, non può derivare dalla mera astratta soggezione della prima all’imposizione sui redditi di impresa nello Stato del Lussemburgo, ma occorre la prova che i dividendi percepiti dalla società distributrice italiana siano stati concretamente sottoposti a tassazione nel Paese estero, intendendosi non la semplice riconducibilità della società ad un determinato regime fiscale, ma il concreto assoggettamento, nel proprio Stato, a uno dei tributi indicati nell’allegato alla direttiva n. 435/90/CEE delConsiglio del 23 luglio 1990.Tale principio, a più riprese rinvenibile nella giurisprudenza della Suprema Corte (sentt. nn. 4164 e 4165 del 2013; n. 10792 del 2016; n. 4771 del 2017), è alla base del rigetto da parte della Ctr Abruzzo Dell'appello proposto da una società lussemburghese contro la sentenza di primo grado che correttamente aveva escluso il diritto al rimborso per assenza del requisito oggettivo della doppia imposizione. Nel caso di specie l’appellante si è limitata a produrre una generica attestazione da parte dell’autorità fiscale lussemburghese in cui si afferma che la stessa è assoggettata all'imposta sui redditi, senza fornire la prova in concreto rispetto all’assoggettamento degli utili in questione.