(massima n. 1)
Il riconoscimento della personalitą giuridica per decreto del presidente della repubblica concernente anche le associazioni e fondazioni (ex art. 12 c. c.): fra queste le associazioni di culto e religiose costituiscono enti ecclesiastici i quali, sia nel regime anteriore sia in quello successivo alle modifiche del concordato, non sono per sé enti pubblici nell'ordinamento italiano; pertanto le controversie di lavoro dei dipendenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.