(massima n. 1)
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attivitą ospedaliera (nella specie: casa sollievo della sofferenza), anche quando ottengano la classificazione del proprio ospedale a norma dell'art. 1 ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, non assumono la qualitą di enti pubblici, poiché tale classificazione, se comporta l'inserimento di detta attivitą nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera pubblica, ponendola sotto la vigilanza del ministro della sanitą e della competente usl (art. 18 citata l. n. 132 del 1968 e 41, l. 23 dicembre 1978, n. 833), non interferisce sulla natura degli enti cui l'attivitą medesima fa capo, i quali mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria; ne consegue che le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti degli ospedali dei suddetti enti ecclesiastici esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, e spettano alla cognizione del giudice ordinario.