(massima n. 1)
L'ipotesi prefigurata dall'art. 34, comma 3 D.Lgs. 104/2010, non concreta una mera riqualificazione della domanda originaria. In quest'ultimo caso, infatti, il giudice č chiamato soltanto ad una operazione di interpretazione giuridica della domanda originaria, alla stregua del contenuto effettivo della pretesa (del tutto coerentemente, l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 104/2010 lo configura come potere prettamente ufficioso). Il passaggio dall'azione di annullamento a quella di mero accertamento, per contro, determina una modificazione (non degli effetti processuali della domanda originaria, bensė) degli effetti sostanziali scaturenti dal giudicato. La variazione in senso riduttivo del petitum originario, al fine di renderlo adeguato alle sopraggiunte necessitā di soddisfacimento del bisogno di tutela - modificandosi l'utilitā perseguita (l'oggetto mediato trascorre dalla tutela specifica a quella per equivalente) in relazione alla originaria richiesta di provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), quest'ultimo viene soltanto variato nella sua estensione - integra una ipotesi di conversione (art. 32, comma 2, D.Lgs. 104/2010). Tra i presupposti della conversione dell'azione di annullamento in mero accertamento occorre una espressa manifestazione di interesse del ricorrente a fini risarcitori.