(massima n. 1)
In tema di tutela del marchio, dal combinato disposto degli art. 13 e 14 del r.d. n. 929 del 1942, emerge l'esclusione della tutela medesima nel caso di marchi, non preesistenti, che abbiano, come contenuto, il nome altrui; tale esclusione non viene meno nell'eventualitą di brevettazione del marchio medesimo, e deve, inoltre, ritenersi operativa anche qualora una sigla tenga luogo del nome altrui, con uguale idoneitą identificativa del soggetto come tale (persona fisica o giuridica che sia; a tale ultima dovendosi, in questo caso, equiparare anche l'associazione non riconosciuta).