(massima n. 1)
Non è fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, non estendendo l'effetto legittimante anche al minore adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria, non consente al figlio adottivo, estraneo alla successione dei parenti dell'adottante, di subentrare per rappresentazione in luogo dell'adottante nell'eredità alla quale quest'ultimo sia chiamato, giacché - premesso che adozione legittimante e adozione ordinaria (ora prevista unicamente per i maggiori di età) configurano situazioni diverse, ancorate a presupposti, finalità e requisiti non omogenei (solo nella prima il minore adottato viene definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista, in corrispondenza alla cessazione dei suoi rapporti con la famiglia di origine, lo stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, ed in quanto tale partecipa alla successione dei parenti di essi) -, non è palesemente irrazionale né discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilità di succedere per rappresentazione in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell'adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine.