(massima n. 1)
Con riferimento alla c.d. Tremonti ter (art. 5 d.l. n. 78/2009), nellipotesi in cui linvestimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai criteri di competenza di cui allarticolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui lopera (macchinario, apparecchiatura o porzione di essa), risulta verificata o accettata dal committente.