(massima n. 1)
Per l'attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno al figlio naturale, gią riconosciuto dalla madre, il giudice deve accertare se l'esigenza che il minore mantenga, con la conservazione del cognome materno, l'identitą, acquisita nell'ambiente in cui si svolge la sua vita di relazione, venga soddisfatta e verificare se l'aggiunta a tale cognome di quello paterno possa recargli pregiudizio, che non potrebbe comunque verificarsi, per il caso di assenza di comportamenti negativi del padre di tale gravitą da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale, anche tenuto conto dell'auspicabile evoluzione positiva del rapporto tra padre e figlio, per effetto dell'assunzione del cognome paterno.