(massima n. 1)
Non costituiscono cessione di un ramo d’azienda né il trasferimento di tutti i beni tranne il personale dipendente, elemento indispensabile all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, né il trasferimento del solo pacchetto clienti, dovendosi in entrambi i casi escludere la prosecuzione dell’attività aziendale originaria (in assenza di dipendenti nel primo caso e di strutture nel secondo). Ne consegue che il cessionario non può portare in deduzione le quote di ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio.