(massima n. 1)
In materia di deducibilità delle spese di costi di pubblicità, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 sono assistite da una presunzione di deducibilità a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una effettiva attività promozionale.