(massima n. 1)
In materia di deducibilitą delle spese di costi di pubblicitą, le spese di sponsorizzazione di cui allart. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 sono assistite da una presunzione di deducibilitą a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una effettiva attivitą promozionale.