(massima n. 1)
Al fine di poter dedurre gli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi con la sede centrale, la normativa interna italiana non impone alla stabile organizzazione di una banca estera di dotarsi di un fondo di dotazione adeguato (free capital ovvero fondo di dotazione effettivo che deve essere superiore al fondo di dotazione congruo o figurativo per evitare l’insufficienza di mezzi propri),poiché la stabile organizzazione non è un soggetto di diritto, ma una “fictio iuris” necessaria per ripartire il potere impositivo tra il Paese di residenza e quello di produzione del reddito. Peraltro, non sono nemmeno applicabili al caso di specie le norme in materia di trasfer pricing, poiché non contestate, così come i principi generali in materia di sottocapitalizzazione, poiché risulta dimostrata la rispondenza della quota parte di fondo di dotazione.