(massima n. 3)
Le spese per il giudizio di ottemperanza relativo a decreti ingiuntivi non opposti e divenuti esecutivi non possono essere quelle previste per il giudizio di cognizione davanti al TAR dalla tabella n. 21 allegata al D.M. n. 55/2014, atteso che il giudizio di ottemperanza, per i suoi contenuti derivati dal precedente giudizio e per la struttura processuale, presenta un grado di complessità molto minore e paragonabile alle procedure esecutive nell'ambito del processo civile. Nel predetto caso, invece, va fatto riferimento ai parametri dettati per le "procedure esecutive mobiliari" dalla tabella n. 16 allegata al citato D.M. n. 55/2014, nella presupposizione che a queste ultime sia assimilabile il ricorso per l'ottemperanza ad un decreto ingiuntivo esecutivo. Infatti il giudizio di ottemperanza ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro si riduce, in buona sostanza, alla presentazione della mera richiesta che si dia esecuzione al giudicato.