(massima n. 4)
Non sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo del rimborso del contributo unificato nel caso in cui la appellata in realtà, non sia parte vittoriosa nel giudizio di appello in cui ha proposto appello incidentale, in quanto la sentenza, avendo dichiarato l'appello principale tardivo (su eccezione della parte appellata e dell'appellante incidentale), non ha potuto far altro che dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale, trattandosi di impugnazione proposta dalla stessa ricorrente vittoriosa in primo grado (ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.a.) per chiedere (ove fosse accolto l'appello principale) la riforma della sentenza del giudice di primo grado limitatamente alla parte in cui aveva respinto i primi due motivi di ricorso. In questo caso, quindi, poiché la parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha scelto di proporre un appello incidentale ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.a. (c.d. dipendente), cioè volto soltanto a mantenere inalterato l'assetto degli interessi delineato dalla sentenza di primo grado e, quindi, legato alla sorte dell'appello principale, è evidente che la dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello incidentale non è equiparabile ad una pronuncia di accoglimento.