(massima n. 1)
È illegittima e va riformata una sentenza (nella specie in materia di esecuzione del giudicato) che ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, ponendo a carico dell'Amministrazione soccombente la sola rifusione del contributo unificato e le spese del commissario "ad acta", nel caso in cui - in violazione dell'art. 26 c.p.a. in combinato disposto l'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile (il quale ammette solo in casi particolari la compensazione delle spese) - la sentenza stessa non evidenzi alcuna circostanza che giustifichi la disposta compensazione, ed anzi sottolinei, in sostanza, la manifesta fondatezza delle pretese del ricorrente, e l'ingiustificata inottemperanza dell'Amministrazione all'obbligo di eseguire la sentenza di cui si tratta.