(massima n. 1)
È da riformare una sentenza di primo grado che compensa le spese di giudizio sulla base della sussistenza di eccezionali motivi, senza che questi ultimi siano in nessun modo desumibile dalla stessa. I giusti motivi, in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 cod. proc. amm., anche se non puntualmente specificati, devono quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione. (Riforma Tar Lazio Roma, sez. III, n. 8898/2018).