(massima n. 1)
Il mutamento della persona del giudice non rende di per sè necessaria la rinnovazione della citazione, necessitando solo che il nuovo giudice svolga interamente il dibattimento, in modo che sia osservata la disposizione dell'art. 525, secondo comma c.p.p., cosa che il giudice può fare nell'udienza in corso, ove possibile, oppure in una successiva udienza fissata sospendendo il dibattimento.