Consiglio di StatoSez. IVsentenza n. 8363del 30 novembre 2010
(3 massime)
(massima n. 1)
Il commissario "ad acta", in base all'art. 21 c.p.a., è ausiliario del giudice; pertanto alla liquidazione del suo compenso si applicano gli art. 65 e 66 c.p.a.
L'intervento in giudizio disciplinato dagli artt. 28 e 50 c.p.a. può essere esperito anche nel giudizio di ottemperanza, fermi restando i requisiti generali necessari per l'intervento nel processo amministrativo.
È nullo il provvedimento emanato dall'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza in base all'art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, successivamente dichiarato incostituzionale.