(massima n. 1)
La figura del Commissario ad acta, annoverata fra gli ausiliari del Giudice, è strumentale alla sostituzione del Giudice all'amministrazione qualora ciò sia necessario (art. 21 D.Lgs. n. 104/2010, CPA); con esso, cioè, si mira ad ottenere l'effettiva esecuzione del giudicato qualora l'amministrazione persista in una situazione di inerzia a fronte di un giudicato a sé sfavorevole.