(massima n. 1)
Per consentire l'adempimento dei propri compiti, viene garantita una particolare autonomia al commissario ad acta, che si riverbera sul contenuto degli atti da esso adottati, i quali hanno gli stessi effetti verso i terzi di quelli dell'ente sostituito, per provvedere in luogo di quest'ultimo e per superare la paralisi dell'azione amministrativa, dando vita ad una relazione intersoggettiva, e non interorganica, con l'amministrazione (art. 21 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 88/2015). Il commissario ad acta rientra, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), fra gli organi ausiliari del Giudice. Da tale qualificazione, va individuata la fonte dei suoi poteri nella sentenza da portare ad esecuzione (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 88/2015). Il potere del commissario ad acta di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione e nella attivitā di scelta, tra i vari interessi coinvolti in uno specifico procedimento, consentono di valorizzare l'elemento discrezionale degli atti emanati da questo soggetto, quale organo ausiliario del Giudice. In tal modo, da un lato, in capo all'amministrazione non residua alcun potere discrezionale relativo all'attuazione del provvedimento adottato e, dall'altro lato, č possibile ricorrere all'autoritā giudiziaria soltanto qualora vi sia un contrasto fra la sentenza da portare ad esecuzione ed il contenuto del provvedimento adottato dal commissario ad acta (art. 21 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 88/2015). Il commissario ad acta č legittimato ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi, in concreto, idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nella sentenza da portare ad attuazione (art. 21 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 88/2015).