(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), il commissario ad acta č legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l'azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione anche in deroga ai canoni ordinari dell'azione amministrativa (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 3538/2015). Ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), il commissario ad acta č un ausiliare del giudice e titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, n. 3538/2015).