(massima n. 1)
Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia stipulato con una societā di capitali la circostanza che uno dei soci di quest'ultima, in grado di influenzarne la condotta, abbia tenuto un comportamento riprovevole tale da minare la fiducia del preponente, a nulla rilevando che tale condotta sia stata tenuta nell'ambito di un diverso rapporto di agenzia, direttamente intercorrente tra il socio ed il preponente, giacché la giusta causa di recesso dipende dalla violazione del dovere di correttezza dell'agente, il quale č tenuto a mantenere la propria organizzazione aziendale al riparo dall'ingerenza del soggetto che ha mostrato, sia pure in altro contesto, di non essere affidabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto legittimo il recesso di una societā di assicurazioni dal rapporto di agenzia con una societā uno dei cui soci, quando era anch'egli agente della medesima societā, aveva sottratto denari a lui affidati dai clienti per un rilevantissimo importo).