(massima n. 1)
La competenza funzionale inderogabile attribuita al Tar Lombardia, sede di Milano, sugli atti emessi dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, esercita vis attractiva in caso di connessione con l'impugnativa anche di provvedimenti di altro Ente o organo. Nel caso di concorrenza tra la competenza funzionale di un Tar e la competenza territoriale di altro Tar prevale la competenza funzionale ai fini dello spostamento della competenza per connessione. Vanno però considerati solo gli effetti immediati e diretti dell'atto, non avendo rilievo invece gli effetti mediati e indiretti eventualmente derivanti dalla connessione con atti non oggetto di specifico gravame. L'attrazione della competenza al Tar milanese non può quindi riguardare anche procedimenti nei quali l'Autorità dell'energia elettrica e del gas sia coinvolta in modo assolutamente secondario rispetto all'autorità emanante, mentre a diversa conclusione si deve giungere quando essa sia coinvolta in modo comunque costitutivo. (Respinge il regolamento di competenza).