(massima n. 1)
Per effetto delle regole speciali per il processo amministrativo di cui all'art. 14 delle norme di attuazione al D.Lgs. n. 104/2010 del processo amministrativo, l'istanza di gratuito patrocinio va presentata ad apposite Commissioni che adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria, di carattere amministrativo e non giudiziale; nei casi in cui la decisione sopravviene prima che l'apposita Commissione abbia avuto modo di pronunciarsi, la liquidazione delle spese a carico dello Stato può anche essere adottata con separata decreto successivo alla decisione del ricorso. Conseguentemente, l'omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado non costituisce dunque causa di annullamento della sentenza.