(massima n. 1)
La L. 6 marzo 1987, n. 74, modificativa della legge di divorzio n. 890/70 č immediatamente applicabile quale ius superveniens ai giudizi in corso, pure in sede di legittimitā, anche con riguardo alla norma dellart. 11, la quale stabilisce che la disposizione della casa coniugale spetta di preferenza al genitore cui sono affidati i figli e con il quale i figli convivono, anche oltre la maggiore etā, ove la relativa questione sia ancora oggetto di quel giudizio.