(massima n. 1)
Per la prosecuzione del giudizio amministrativo, sospeso in seguito a regolamento di giurisdizione, č sufficiente un'istanza di fissazione di udienza, da depositare entro sei mesi dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione (nella specie, al ricorrente, che per la prosecuzione aveva invece notificato un atto di riassunzione successivamente alla scadenza di tale termine, il collegio ha concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile).