(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo l'art. 10 CPA (D.Lgs. n. 104/2010) prevede che in grado di appello non possono essere proposte domande nuove, né eccezioni non rilevabili di ufficio. La ratio consiste nel divieto di novorum in appello, anche al fine di evitare la violazione della regola del doppio grado di giudizio, a tutela di tutte le parti, se non nei limiti previsti dal codice di rito (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II bis, n. 25707/2010).