(massima n. 1)
Sulla base di un principio generale del processo amministrativo gli effetti dell'ordinanza cautelare - per la loro natura strumentale e servente per una definizione del giudizio di cognizione coerente con la regola della effettività della tutela - vengono meno (così come gli effetti degli atti emessi per darle esecuzione) quando si conclude il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emanata. In deroga a tale principio, l'art. 10, comma 7, CPA (D.Lgs. n. 104/2010), prevede un caso di temporanea ultrattività della misura cautelare (per il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione), con facoltà delle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice ad quem munito di giurisdizione. Trattasi di un'ipotesi di (temporanea) alterazione della strumentalità funzionale della tutela cautelare, poiché perdurano gli effetti di un provvedimento cautelare adottato da un giudice che non può decidere la controversia nel merito, ma l'efficacia ultrattiva è assolutamente delimitata nel tempo. La ratio è quella di consentire alle parti di riproporre la domanda cautelare al giudice munito di giurisdizione, garantendo la continuità e l'effettività della tutela cautelare anche nel caso di translatio iudicii.