(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 9, c.p.a., se in primo grado il difetto di giurisdizione č rilevato anche d'ufficio, nei giudizi di impugnazione non č pił rilevabile d'ufficio, ma deve formare oggetto di uno specifico motivo d'appello: anche nel processo amministrativo č stato introdotto, e in via legale, il principio del c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado. In ragione dei medesimi principi ispiratori di tale nuovo regime, l'eccezione di difetto di giurisdizione non pare pił sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto dell'appello, disconosce e contesta la giurisdizione.