(massima n. 1)
Il difetto assoluto di giurisdizione č ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sė che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneitā di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio.