(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 104/2010, nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione č rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. Ma č altresė vero che una volta che č stato sollevato il profilo della giurisdizione, gli effetti della relativa declinatoria, da parte del giudice di appello adito, sono rimessi all'apprezzamento di quest'ultimo, non potendo la parte circoscriverne la portata.