(massima n. 1)
La parte che abbia adito la giurisdizione amministrativa con l'atto introduttivo del giudizio non č legittimata a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione in sede di appello. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010, nel primo grado di giudizio il difetto di giurisdizione č rilevabile ex officio mentre nei giudizi d'impugnazione la carenza della giurisdizione amministrativa č rilevabile solo se dedotta con specifico motivo avverso il capo che abbia statuito, in modo implicito o esplicito, sulla giurisdizione. Tale regola processuale č di immediata applicazione e pertanto vale anche per un appello proposto anteriormente al Codice del processo amministrativo.