(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, allorché venga a morte il conduttore gli succedono nel contratto, a norma dell’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392, gli eredi ed i parenti affini con lui abitualmente conviventi, sia nell’ipotesi in cui il defunto fosse l’unico titolare del contratto, sia nell’eventualità che lo stesso fosse contitolare con altri del rapporto stesso.