(massima n. 1)
La circostanza che il ritardo nel pagamento del canone e degli oneri accessori abbia acquistato rilevanza (ai fini della risoluzione del contratto), per il decorso del termine di cui all’art. 5 L. n. 392/1978, in giorni di fine settimana in cui le banche sono chiuse, non può avere la conseguenza di prolungare detto termine di tolleranza, posto che la previsione di cui al citato art. 5 costituisce un’eccezione alla regola dettata dall’art. 1455 c.c. secondo cui l’inadempimento può dare causa alla risoluzione del contratto solo quando esso sia di non scarsa importanza.