(massima n. 1)
L’ultimo comma dell’art. 45 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel disporre che, ove penda giudizio sulla determinazione dell’«equo canone», il conduttore «è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato», gli attribuisce espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per tutta la durata del giudizio stesso, alla misura che reputa dovuta, anche se - al fine di evitare la sanzione risolutoria per inadempienza da morosità - ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua.