(massima n. 1)
In tema di contratto di locazione di immobili urbani, la cosiddetta autoriduzione del canone in relazione alla sua pretesa esorbitanza rispetto all’importo inderogabilmente fissato per legge costituisce fatto arbitrario che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico convenzionale, restando nei poteri del giudice la valutazione dell’importanza dello squilibrio a fini risolutori. Peraltro, il deposito dei canoni locativi su un libretto bancario o postale, non consegnato né messo a disposizione del locatore, non integra offerta non formale idonea ad escludere l’inadempimento del conduttore.