(massima n. 1)
Nel caso di prestazioni pubblicitarie, commissionate ad associazioni sportive dilettantistiche regolarmente funzionanti sulla base di contratti, richiamati nel contesto stesso dell’accertamento, la deducibilità dei costi d’impresa non richiede la connessione comprovata per ogni frazione di costo quale contropartita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica. Trattandosi appunto di attività di pubblicità e sponsorizzazione, non potrebbe certamente richiedersi al contribuente di collegare l’onere con un determinato incremento di entrate, essendo sufficiente che, al momento in cui l’erogazione è stata disposta, ad esse potesse fondatamente ricollegarsi la promozione dell’immagine dei prodotti del soggetto erogante (o anche solamente di alcuno di essi).