(massima n. 1)
Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo nell'ipotesi di un'alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o pił dei suoi componenti, o possa ravvisarsi una assoluta inidoneitą degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge. Non si verifica tale condizione quando, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della regione Siciliana, con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell'udienza e della camera di Consiglio, in quanto il collegio giudicante risulta comunque formato da componenti muniti dello status di magistrati del Consiglio di Stato.