(massima n. 2)
Pur se non vi sono disposizioni espresse disciplinanti il rito applicabile alla fase della liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice amministrativo - né all'interno del codice del processo amministrativo, né all'interno del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 - all'uopo soccorre la disciplina generale sancita dall'art. 87 Cod. proc. amm. ai sensi del quale le udienze che si celebrano davanti al giudice amministrativo sono pubbliche, salvi i casi tassativi in cui diversamente dispongano norme espresse del codice o di legge speciale, e comunque, nel silenzio della legge, a favore del rito dell'udienza pubblica depone la norma sancita dall'art. 6 Cedu, in relazione all'art. 111 comma 1 Cost., nell'interpretazione che ne hanno dato la Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale e le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, in virtù della quale per potersi derogare alla garanzia dell'udienza pubblica occorre il consenso delle parti, o la presenza di eccezionali circostanze (ad es., tutela della salute e della sicurezza pubblica, della incolumità e riservatezza delle parti, ovvero questioni caratterizzate da un forte tecnicismo che possono essere definite in modo soddisfacente in base al solo fascicolo).