(massima n. 1)
L'appello avverso una sentenza pronunziata dal Tar Sicilia erroneamente proposto al Consiglio di Stato anziché al Consiglio di giustizia amministrativa è inammissibile. L'appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, precludendo la riassunzione dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa. Nel processo amministrativo le norme che individuano il giudice dell'appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale. Va dunque esclusa la possibilità di estendere le norme che, in primo grado, disciplinano la riassunzione del processo avanti al giudice competente. (Conferma Tar Catania, sez. II, n. 1531/2013). L'appello avverso una sentenza pronunziata dal Tar Sicilia erroneamente proposto al Consiglio di Stato, anziché al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, è inammissibile. La proposizione dell'appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, precludendo la riassunzione dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa.