(massima n. 1)
Le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di intese, e, in particolare, il regolamento (CE) dei Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, non ostano a che un soggetto, danneggiato da un'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione, ottenga l'accesso ai documenti relativi ad un procedimento di clemenza riguardante l'autore di tale infrazione al fine di richiedere il risarcimento del danno. Spetta tuttavia ai giudici degli Stati membri, sulla base del loro diritto nazionale, determinare le condizioni alle quali un simile accesso deve essere autorizzato o negato, ponderando i diversi interessi tutelati dal diritto dell'Unione.