(massima n. 1)
In base all'art. 23, L. n. 241/1990, l'accesso va consentito anche nei confronti di soggetti formalmente privati e degli atti da essi posti in essere, formalmente privati, quando i soggetti svolgono una attività di pubblico interesse, anche se con procedure e atti di diritto privato. Tuttavia nel caso di subappalto il diritto di accesso non si può consentire ad atti di concessione e affidamento a contraente generale che si collocano a monte del rapporto di appalto e di subappalto, a cui il subappaltatore è estraneo, nel senso che l'eventuale pretesa deve eventualmente formare oggetto di accertamento in uno specifico giudizio.