(massima n. 1)
In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. Ciò nonostante, l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata qualora vengano in considerazione dati sensibili ovvero dati sensibilissimi, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato.