(massima n. 1)
Né l'art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, né l'art. 24, nella formulazione risultante a seguito della L. n. 15/2005, prevedono che l'accesso c.d. difensivo, come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa e debba essere esercitato nella forma della sola visione, senza estrazione di copia.